La nostra analisi del progetto in votazione

Tra gli oggetti in votazione il 9 giugno 2024 c’è il Progetto per un approvvigionamento elettrico sicuro, che consiste in una serie di modifiche della legge federale sull’energia (LEne) e della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl). Lo scopo generale è quello di scongiurare il rischio di penuria energetica – reso potenziale dai recenti sviluppi politici internazionali – incrementando la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Cosa significherebbe per il fotovoltaico l’eventuale accettazione del progetto?

Meno vincoli per l’RCP (Raggruppamento ai fini del Consumo Proprio)

Nell’opuscolo informativo della votazione (p. 45) si spiega che l’immissione decentralizzata di elettricità dovuta alla fitta presenza di impianti solari nei quartieri potrebbe generare un sovraccarico della rete. La revisione di legge si pone l’obiettivo di contrastare tale eventualità riducendo i vincoli di partecipazione a un RCP (che, ricordiamo, comporta notevoli guadagni sul piano economico). È questo lo scopo della modifica dellart. 17 cpv. 1 della LEne, in cui attualmente si legge:

Se in un luogo di produzione vi sono più proprietari fondiari che sono consumatori finali, essi possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune, sempre che la potenza totale di produzione sia considerevole rispetto alla potenza allacciata nel punto di misurazione.

Il testo in votazione propone di sostituire potenza allacciata nel punto di misurazione con potenza allacciata del raggruppamento. Questo significa che i proprietari fondiari non dovranno più trovarsi per forza nelle prossimità del punto di misurazione (ovvero il contatore appartenente al proprietario dell’impianto) per entrare a far parte di un RCP. Un’altra conseguenza della modifica è la possibilità di istituire RCP con punti di allacciamento distaccati, che contribuisce anch’essa all’allentamento del vincolo della distanza fisica per la partecipazione.

CEL (Comunità locale di energia elettrica) e incremento degli autoconsumi

Nella stessa direzione va anche la possibilità di costituire delle CEL, ossia comunità all’interno delle quali i consumatori finali possono commercializzare indipendentemente l’energia solare da loro prodotta (aggiunta dell’art. 17d, cpv. 1). Tali comunità, recita il testo di legge, possono coprire al massimo il territorio di un Comune. Questa misura costituisce un’ulteriore incentivazione all’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto il proprietario vedrebbe incrementare le quote di autoconsumo. Maggiori autoconsumi sono sinonimo di maggiori guadagni, in quanto la tariffa di vendita di energia solare ai membri della CEL è sensibilmente più alta rispetto alla tariffa di vendita all’azienda elettrica. Del motivo di tale differenza, e di come questo generi un guadagno non solo per i proprietari di impianti solari ma anche per gli acquirenti di energia elettrica, ne abbiamo parlato nell’articolo introduttivo all’RCP.

Crescita del fotovoltaico (e della sua convenienza) e affidabilità della rete elettrica

Quelle appena presentate sono solo due delle ragioni puramente economiche per cui l’approvazione di questa legge rappresenterebbe un grosso slancio per il fotovoltaico. A complemento di ciò, gestori di rete e aziende elettriche disporrebbero di solide basi legali (si veda l’aggiunta dell’art. 17c) per evitare picchi di immissione di energia solare e garantire così una rete elettrica affidabile e funzionante. Queste permetterebbero anche di aggirare la necessità di un eventuale e costoso rinforzo della rete elettrica.

Infine, ci teniamo a sottolineare nuovamente che il recente abbassamento della tariffa di vendita di energia autoprodotta ad AET non costituisce un motivo valido per rinunciare al fotovoltaico. Infatti, come si è visto, il fattore decisivo di guadagno riguarda l’autoconsumo, e il progetto in votazione il 9 giugno ne favorirebbe decisamente l’incremento.

Via libera al deturpamento del paesaggio?

Si è detto che le modifiche di legge potrebbero autorizzare un potenziale danneggiamento del paesaggio dovuto alla proliferazione di impianti (solari e non). Questo varrebbe in particolare per il fotovoltaico alpino, oltre che per i parchi eolici. L’articolo 71a della LEne, tuttavia, contempla delle misure volte alla protezione del patrimonio naturale. Anche il testo del progetto propone delle normative in tal senso. Non viene inoltre a mancare il potere decisionale delle autorità locali (Cantoni e Comuni), che sono sempre libere di accogliere o meno i progetti sul proprio territorio.

IngEne per voi

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